STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL KYUDO

ART. 1

Viene costituita la “Associazione Italiana per il Kyudo”, abbreviata A.I. Kyudo, con sede presso il presidente in carica.

ART. 2

L’A.I. Kyudo, unica riconosciuta dalla International Kyudo Federation (I.KY.F.), della All Nippon Kyudo Federation (A.N.K.F.) e dalla European Kyudo Federation, ha lo scopo di promuovere in Italia, la conoscenza e la pratica del Kyudo (Arte del tiro con l’arco tradizionale giapponese) secondo lo spirito, lo stile e le regole della All Nippon Kyudo Federation (A.N.K.F.) ovvero Federazione Giapponese per il Kyudo, mantenendo integre la tradizione e l’etica originarie della disciplina.

L’A.I. Kyudo è una Associazione non professionistica, non sportiva né agonistica, senza discriminazioni razziali, politiche, sociali, od altre ed è senza fini di lucro.

Per promuovere e realizzare gli scopi Associativi, i Soci non impiegheranno comportamenti o mezzi volti a conseguire adesioni in contrasto con la tradizionale immagine del Kyudo e con le direttive dell’A.I. Kyudo.

Le attività di diffusione della conoscenza del Kyudo, promosse in nome della A.I. Kyudo, devono essere comunicate preventivamente ed ufficialmente al Presidente per l’approvazione.

Le cariche non sono retribuite.

ART. 3

Il patrimonio sociale è costituito:

a.Dal patrimonio iniziale di costituzione.

b.Da attrezzature tecniche ed amministrative.

c.Da eventuali fondi di riserva.

d.Dalle quote sociali.

e.Da eventuali elargizioni di Soci o terzi.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4

Fanno parte della A.I. Kyudo soci ordinari e gruppi affiliati.

·Sono soci ordinari tutti i gruppi organizzati che, dopo due anni di affiliazione, attraverso un loro responsabile:

1)abbiano presentato domanda scritta indirizzata al Presidente ed all’Assemblea dei Soci,

2)abbiano presentato uno statuto conforme agli scopi associativi e alle regole generali della A.I. Kyudo espressi nel presente Statuto,

3)abbiano accettato per iscritto le regole del presente statuto, comprese le eventuali successive modifiche,

4)dimostrino di essere in grado di gestire una costante pratica di gruppo,

5)abbiano versato la quota di iscrizione e sociale.

·Un gruppo che voglia accedere alla affiliazione presenta domanda al Presidente e dopo l’approvazione del medesimo, il gruppo affiliato, nel corso di due anni si organizza per ottemperare alle precedenti condizioni. Partecipa alle assemblee senza diritto di voto.

·Il gruppo affiliato diventa socio ordinario quando, previa verifica della ottemperanza delle suddette condizioni, l’Assemblea accetta la suddetta richiesta deliberando con voto a maggioranza di due terzi dei presenti. In tal caso è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione.

·Gli stati di gruppo affiliato e socio sono incompatibili con l’appartenenza o l’affiliazione ad eventuali altre associazioni Nazionali per la pratica e la diffusione del Kyudo.

·In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5

Il Presidente, su mandato dell’Assemblea, procede alla dichiarazione ed alla comunicazione del decadimento dello stato di Socio nel caso di:

a.dimissioni,

b.accertata dissoluzione del gruppo,

c.espulsione.

Il Presidente, su mandato della Assemblea che delibera a maggioranza di due terzi dei presenti, procede alla espulsione di un socio quando siano accertate le seguenti condizioni:

a.morosità,

b.comportamenti od attività non conformi agli scopi ed alle regole della A.I. Kyudo espressi nel presente statuto,

c.offesa all’onore della A.I. Kyudo, della A.N.K.F. o della I.KY.F.

ART. 6

Sono organismo della Associazione:

·L’Assemblea dei Soci, organo sovrano.

·Il Presidente della A.I. Kyudo.

ART. 7

·L’assemblea dei soci è composta dal Presidente e da uno o due rappresentanti accreditati, praticanti il Kyudo, per ogni socio ordinario.

·L’assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente o da almeno un terzo dei Soci entro il mese di maggio di ogni anno, con preavviso di almeno un mese.

·È convocata in seduta straordinaria dal Presidente o dalla maggioranza dei Soci entro 15 giorni dal preavviso.

·L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata, raccomandata a mano, posta elettronica, con telegramma, telex o fax.

·L’Assemblea è valida in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno due terzi dei Soci ed in seconda convocazione quando sia presente la maggioranza dei Soci.

·L’assemblea decide:

oa maggioranza di due terzi dei presenti per le variazioni statutarie, per eventuali espulsioni e per l’ammissione di nuovi Soci,

oa maggioranza semplice negli altri casi.

·Il voto del Presidente è preponderante in caso di parità.

·Hanno diritto ad un voto i rappresentanti di ciascun Socio ordinario, salvo per quanto disposto all’Art. 9 per il tesoriere.

·Il voto di un Socio può essere espresso per delega, ma nessun Socio può ricevere più di una delega.

ART. 8

Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei Soci ordinari, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Rappresenta l’A.I. Kyudo in Italia ed all’Estero. In caso di impossibilità può delegare a rappresentarlo un membro di sua scelta di un gruppo Socio. In occasione della assemblea della E.K.F. nomina un uditore che lo accompagna.

Tiene per conto della A.I. Kyudo i contatti con le altre organizzazioni internazionali di Kyudo.

Assicura la circolazione delle informazioni fra Soci.

Amministra la A.I. Kyudo, fa eseguire le decisioni della Assemblea, è responsabile del bilancio verso i Soci.

Informa i soci degli affari ordinari e straordinari, cura l’archiviazione di tutta la corrispondenza, la stesura e l’archiviazione delle schede personali dei Soci.

È tenuto a scegliere i propri collaboratori entro una rosa di nomi proposti dall’assemblea.

Può nominare un segretario ed un tesoriere anche fra i non membri dei Soci, per essere coadiuvato.

ART. 9

Il tesoriere, quando nominato dal Presidente, cura la corretta tenuta dei conti e redige il bilancio. Cura che gli incassi avvengano regolarmente e segnala ogni anomalia al Presidente. L’approvazione degli esborsi è riservata al presidente.

Il tesoriere, se rappresentante di un gruppo Socio, non può far uso del voto in materia di bilancio e finanziaria.

ART. 10

In conformità con lo statuto della E.K.F. e della I.KY.F. soltanto la A.I. Kyudo ha titolo per rappresentare in Italia ed all’Estero i kyudoka e soltanto essa può consentire la loro partecipazione ufficiale a corsi, manifestazione e seminari a carattere internazionale sia in Italia che all’Estero.

I membri dei gruppi soci possono accedere agli esami della I.KY.F. e A.N.K.F. solo se presentati dall’A.I. Kyudo

ART. 11

L’Associazione Italiana Kyudo ha durata indeterminata. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

[Versione approvata nell’Assemblea Generale del 4/5/2013]